Decreto per il sostegno delle Comunità Energetiche Rinnovabili: un aiuto con scadenza a tempo
Il presente decreto stabilisce un regime di aiuti per sostenere le Comunità di energia rinnovabile e le configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo su tutto il territorio nazionale.
Il presente decreto stabilisce un regime di aiuti per sostenere le Comunità di energia rinnovabile e le configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo su tutto il territorio nazionale. Sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024 o fino a quando sarà raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 300 MW, se questa data arriverà prima della scadenza del 31 dicembre 2024.
Gli impianti a fonti rinnovabili, compresi quelli potenziati, possono accedere all'incentivo se soddisfano i seguenti requisiti:
a) La potenza nominale massima o del potenziamento non supera 1 MW.
b) L'avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti è successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
c) Le configurazioni di autoconsumo che condividono l'energia rinnovabile devono essere realizzate nel rispetto delle condizioni specificate nell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e devono interagire con il sistema energetico secondo le modalità indicate nell'articolo 32 dello stesso decreto legislativo.
d) Le Comunità di energia rinnovabile devono essere costituite regolarmente al momento della presentazione della domanda.
e) Gli impianti di produzione e i punti di prelievo delle Comunità di autoconsumo devono essere collegati alla rete di distribuzione tramite punti di connessione nell'area sottesa alla stessa cabina primaria, ad eccezione delle isole minori, come specificato nell'articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021.
f) Gli impianti devono soddisfare i requisiti prestazionali e ambientali necessari per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e i requisiti costruttivi definiti nelle regole operative specificate nell'articolo 8 del decreto.
g) Gli aiuti finanziari concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di euro per impresa per progetto.
Determinazione delle tariffe incentivanti e periodo di diritto:
La quota di energia condivisa all'interno delle Comunità di autoconsumo attraverso la rete di distribuzione ha diritto a una tariffa incentivante sotto forma di tariffa premio, calcolata secondo l'Allegato 1.
Tutta l'energia prodotta e immessa in rete rimane a disposizione del titolare dell'impianto, con la possibilità di cederla al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) secondo le modalità specificate nell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
Il periodo di diritto alla tariffa incentivante inizia dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è di 20 anni, esclusi eventuali fermate causate da forza maggiore o fermate per interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.
Per i potenziamenti degli impianti esistenti, gli incentivi si applicano solo alla nuova sezione dell'impianto che è oggetto di potenziamento.
Il GSE provvederà a erogare le tariffe incentivanti insieme al corrispettivo di valorizzazione stabilito dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con la deliberazione 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022.
La tariffa spettante rimarrà stabile per l'intero periodo di diritto agli incentivi.
Cumulabilità degli incentivi:
Gli incentivi previsti dal presente decreto possono essere cumulati solo con contributi in conto capitale fino al massimo del 40%. In questo caso, la tariffa è calcolata secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 e nei limiti dell'intensità massima prevista nell'articolo 3, comma 1, lettera g).
Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica condivisa proveniente da impianti fotovoltaici che beneficiano del Superbonus. Tali impianti avranno diritto al contributo specificato nell'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021 e saranno soggetti all'obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'articolo 119, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020.
L'energia rinnovabile e l'autoconsumo illuminano il futuro, ma solo se trovano l'incentivo giusto per brillare. (Cit.)