blog-1162.jpg
scienza e tecnologia

Cassazione: se l\'operazione bancaria non è adeguata e non segnalata, la banca deve risarcire...

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2535 del 2016, ha affermato che in caso di operazioni bancarie non adeguate, la banca è tenuta a segnalare ciò al cliente indicano le ragioni

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 9 febbraio 2016, n. 2535

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 5414 - 2010 proposto da:  INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. 00799960158), già BANCA  INTESA S.P.A., in persona del legale rappresentante  pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE  DI VILLA GRAZIOLI 15, presso l'avvocato BENEDETTO  GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente  all'avvocato VALERIO TAVORMINA, giusta procura a  margine del ricorso;

- ricorrente - 

contro 

W. Z. (c.f. OMISSIS), K. Y.  (c.f. OMISSIS), elettivamente domiciliati in  ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso l'avvocato  ANTONIO MONACO, che li rappresenta e difende  unitamente agli avvocati CARLO EMILIO ESINI, MARCO DA  VILLA, PAOLO ESINI, giusta procura in calce al  controricorso;                         - controricorrenti -  avverso la sentenza n. 1947/2009 della CORTE D'APPELLO  di MILANO, depositata il 06/07/2009;  udita la relazione della causa svolta nella pubblica  udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO  VALITUTTI;  udito, per la ricorrente, l'Avvocato ROBERTO CATALANO,  con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;  udito, per i controricorrenti, l'Avvocato GIOVANNI DEL  SIGNORE, con delega, che ha chiesto il rigetto del  ricorso;  udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il  rigetto del ricorso.  
    

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 2 agosto 2004, Z. W. e  Y. K. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Banco Ambrosiano Veneto s.p.a.)  chiedendo dichiararsi la nullità di due contratti di investimento in  obbligazioni Cirio, stipulati con il Banco Ambrosiano Veneto in data  18 maggio 2000 e 1 febbraio 2001, con condanna della banca con venuta alla restituzione delle somme versate per l'acquisto di tali  titoli, o - in subordine - al risarcimento dei danni subiti, quantificati  in C 320.000,00 (C 260.000,00 per la prima operazione di investi mento ed C 60.000,00 per la seconda). Il Tribunale adito, con sentenza n. 8552/2005, depositata il 20 luglio 2005, rigettava la domanda, condannando gli attori alle spese di lite.

2. Avverso tale decisione proponevano appello il W. e la K.,  con atto di citazione notificato il 4 settembre 2006. Il gravame veniva accolto dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza n.  1947/2009, depositata il 6 luglio 2009. Con tale pronuncia il giudice  di seconde cure - in riforma dell'impugnata sentenza - riteneva di  dover ravvisare nella condotta dell'appellata la violazione degli obblighi di informazione sulla medesima incombenti ai sensi dell'art.  21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 28 e 29 del Regolamento  CONSOB n. 11522 del 1998. La Corte condannava, pertanto, Intesa  Sanpaolo s.p.a. a pagare ai signori W. e K. la minor somma,  rispetto all'ammontare complessivo dell'investimento, di C  260.000,00, oltre agli interessi legali ed alle spese processuali dei  due gradi del giudizio.

3. Per la cassazione della sentenza n. 1947/2009 ha proposto,  quindi, ricorso Intesa Sanpaolo s.p.a. nei confronti di Z. W. e  di Y. K., affidato a sei motivi, illustrati anche con memoria  ex art. 378 cod. proc. civ.  4. I resistenti hanno replicato con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso - che, per la loro  evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - Intesa   Sanpaolo s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli  artt. 21, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma  2 e 29, comma 3, del Regolamento CONSOB 1 luglio 1998, n.  11522, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione  su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360,  comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione  temporis).  

1.1. La ricorrente si duole, anzitutto, del fatto che - in violazione  del disposto di cui agii artt. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,  28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 - la Corte di  Appello abbia applicato all'obbligo di adeguatamente informare il  cliente circa la natura ed i rischi dell'investimento che si accinge a  fare, sancito dall'art. 28 del Regolamento succitato, la disciplina  dettata per il diverso obbligo di segnalazione per iscritto  dell'inadeguatezza dell'operazione, previsto dall'art. 29 del medesimo Regolamento.   

1.2. Il giudice di appello avrebbe, inoltre, interpretato erroneamente il contenuto dell'obbligo di adeguatamente informare il cliente  circa la specifica operazione di investimento, ritenendo, in primo  luogo, che tale informativa dovesse essere fornita per iscritto, laddove l'art. 28 cit. non prevede affatto tale onere di forma, e ritenendo, in secondo luogo, che detta informativa debba essere "specifica", laddove l'adeguatezza" delle informazioni, unico parametro  della correttezza dell'operato dell'intermediario finanziario preso in  considerazione dal legislatore, non sarebbe esclusa per il fatto che  esse siano fornite in modo sintetico, o addirittura generico, purché  la loro essenzialità sia idonea - e lo sarebbe nel caso concreto, ad  avviso della ricorrente - a fornire all'investitore i dati indispensabili  per effettuare scelte consapevoli.  

1.3. Sul piano motivazionale, la Corte territoriale non avrebbe, infine, valutato che l'avvertimento circa la "mancanza di garanzia di  conservazione del capitale" sarebbe stato accompagnato, nella specie, dalla segnalazione scritta - operata dall'istituto di credito - che  l'operazione doveva considerarsi inadeguata, ai sensi dell'art. 29  cit., atteso che i clienti non avevano fornito le informazioni sul loro  profilo finanziario, e che - nondimeno - i medesimi avevano con fermato la loro intenzione di dare corso all'operazione di investimento. Ed inoltre, nel ritenere sussistente la violazione dei predetti  obblighi informativi, il giudice di seconde cure non avrebbe considerato che l'elevato esperienza finanziaria dei W., dimostrata dalla  notevole quantità di investimenti mobiliari in titoli "a rischio", era  comunque tale da evidenziare "un profilo finanziario speculativo dinamico dei clienti" e, di conseguenza, la loro assoluta capacità di  rendersi conto dei profili di rischio dell'operazione che andavano a  compiere.  

1.4. le censure suesposte sono infondate.  

1.4.1. L'art. 21, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 prevede, in via generale, che: "1. Nella prestazione dei servizi di investi mento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con  diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per  l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai  clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente in formati; (.....)". Dispone, poi, l'art. 28 del Regolamento CONSOB n.  1522 del 1998 (abrogato con decorrenza dal 2 novembre 2007  dall'art. 113 del Regolamento CONSOB del 29 ottobre 2007 n.  16190, con il quale è stata attuata la Direttiva MIFID n.  2004/39/CE, ma applicabile alla fattispecie concreta ratione tempo ris), che: "1. (....). 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se  non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del  servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli  scelte di investimento o disinvestimento".  Il successivo art. 29 del medesimo Regolamento stabilisce, infine,  che: "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con  o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia,  oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli  intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui  all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai  servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da  un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata,  lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è oppor tuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda  comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati  possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine  impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto  esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".  

1.4.2. Orbene, il suesposto quadro normativo di riferimento evidenzia, senza ombra di dubbio, che la pluralità degli obblighi facenti  capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo  di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a  compiere) - al contrario di quanto sostenuto dalla banca istante -  convergono verso un fine unitario: segnalare all' investitore la non  adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si  accinge a compiere (cd. suitability rule). Alla base di siffatta finalità  sta, invero, la considerazione secondo cui ogni investitore razionale  è avverso al rischio, sicchè il medesimo, a parità di rendimento,  sceglierà l'investimento meno aleatorio ed, a parità di alea, quello  più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l'operazione,  ove l'alea dovesse superare la sua propensione al rischio.  La scelta tra differenti opportunità di investimento è, quindi, essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni,  ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo  emittente, sul suo rendimento e sull'economia nel suo complesso,  compresa l'informativa circa l'eventuale sussistenza, con riferimento  alla singola operazione da porre in essere, di una situazione di cd.  grey market, ovverosia di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo ed il rating del prodotto finanziario nel pe riodo in considerazione, o - addirittura - di una situazione di immi nente default economico dell'ente o dello Stato emittente. Ed è evidente che, essendo le informazioni finanziarie complesse e costose,  nei rapporti di intermediazione finanziaria le imprese di investimento posseggono frammenti informativi diversi e superiori rispetto a  quelli a disposizione degli investitori, o da essi acquisibili.  Da tali considerazioni discende, dunque, la necessità che - come si  dirà in prosieguo - l'operato della banca o dell'intermediario finan ziario sia, nell'evidenziare l'eventuale non adeguatezza dell' operazione, altamente professionale, prudente e diligente.  

1.4.3. Nel senso dell'unitaria finalizzazione degli obblighi dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni in parola a consentire la cd.  suitability rule, depone, del resto, il richiamo che l'art. 29, comma  2, del Regolamento n. 11522 del 1998 opera al precedente art. 28,  sancendo che "ai fini di cui al comma 1" - ossia per stabilire se  l'operazione sia, o meno, adeguata, dovendo in caso di inadegua tezza dell'operazione l'intermediario astenersi dal compierla - "gli  intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui  all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai  servizi prestati". E' di chiara evidenza, pertanto, che l'obbligo di in formazione (art 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e art. 28 del Regola mento n. 11522 del 1998) e l'obbligo di segnalare la non adeguatezza dell'operazione e di indicare "le ragioni per cui non è opportu no procedere alla sua esecuzione" (art. 29 del Regolamento cit.),  confluiscono nell'unitario obbligo di diligenza, di correttezza e di tra sparenza dell'intermediario finanziario, sancito dall'art. 21 del d.lgs.  n. 58 del 1998.  

1.4.4. In tal senso si è, peraltro, già da tempo espressa la giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che, in tema di  servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare  operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore "un'informazione  adeguata in concreto", tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze  del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla  situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non  adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle  avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; Cass. 22147/2010).  A tal fine, si è - tuttavia - osservato che la dichiarazione resa dal  cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in  ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni  ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato  dalla banca (nella specie in obbligazioni Cirio) e della inadeguatezza  dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non può - di certo -  costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formula zione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un  fatto obiettivo (Cass. 6142/2012). Tale dichiarazione può, al più,  comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione  incombenti sull'intermediario, sempre che sia corredata da una, sia  pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali  da poterne sconsigliare l'acquisto, come nel caso in cui venga indi cato nella dichiarazione che si tratti di titolo non quotato o emesso  da soggetto in gravi condizioni finanziarie (Cass. 4620/2015).  

1.4.5. Tutto ciò premesso, nel caso di specie dall'esame degli atti si  evince, per contro, che l'allora Banco Ambrosiano Veneto (oggi In tesa Sanpaolo s.p.a.) si era limitato - come accertato dalla senten za di appello (p. 5) - alla generica dichiarazione, rivolta agli investi tori, secondo cui "non esiste alcuna garanzia di mantenere invariato  il valore dell'investimento", e che, a fronte della segnalazione scritta  che l'operazione doveva considerarsi inadeguata (art. 29 del Rego lamento), i medesimi avrebbero dichiarato: "malgrado sia stato avvisato che la disposizione di cui sopra è stata giudicata non adeguata a seguito del rifiuto da me espresso di fornire informazioni con fermo comunque la mia intenzione di dare corso a detta operazione". Orbene, è di tutta evidenza che detta segnalazione di inadeguatezza dell'operazione non contiene indicazione alcuna delle  eventuali specifiche avvertenze ricevute dalla banca, circa la natura  ed alle caratteristiche del titolo, il suo emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione, ed eventuali situazioni di grey  market o di default dell'emittente, ai fini suindicati. E tali informazioni economiche erano, nella specie, tanto più necessarie in quanto il crollo delle obbligazioni Cirio era imminente, al momento in cui  l'ordine di acquisto veniva emesso dai clienti.  

1.4.6. Né può ritenersi che all'operatività di detto obbligo di diligenza e di trasparenza - diretto a consentire all'investitore di compiere  un'operazione adeguata e consapevole - sia di ostacolo il fatto che  il cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, perché  ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della norma tiva regolamentare dettata dalla Consob. Ed invero, nella specifica  materia dei contratti di intermediazione finanziaria, la qualità di  operatore qualificato ha un preciso contenuto tecnico giuridico,  espressamente disciplinato dall'art. 31, comma 2, del regolamento  Consob 1 luglio 1998, n. 11522, che non può, pertanto, essere integrato dal mero riferimento all'entità dei patrimonio dell'investitore  ed alle sue attitudini imprenditoriali (Cass. 17333/2015).  

1.4.7. E neppure il comportamento della ricorrente può ritenersi  giustificato dal fatto che, a fronte della segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - peraltro, come dinanzi detto, del tutto prova  di riferimenti alle informazioni date ai clienti - questi ultimi avevano  ribadito per iscritto la loro volontà di effettuare l'operazione.  

1.4.7.1. Va, difatti, osservato, al riguardo, che - secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte ed alla quale si intende dare  continuità - in tema di gestione di patrimonio mobiliare, è configurabile la responsabilità dell'intermediario finanziario che abbia dato  corso ad un ordine, ancorchè vincolante, ricevuto da un cliente non  professionale, concernente un investimento particolarmente rischio so. La professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto  contrattuale tra essi intercorrente, gli impone, invero, di valutare  comunque l'adeguatezza di quell'operazione rispetto ai parametri di  gestione concordati, con facoltà di recedere dall'incarico, per giusta  causa, ai sensi degli artt. 1722, comma 1, n. 3 e 1727, comma 1,  cod. civ., qualora non ravvisi tale adeguatezza.   E' bensì vero, infatti, che, a differenza della legge n. 1 del 1991,  art. 8, lett. e), ("il cliente può impartire istruzioni vincolanti sulle  operazioni da effettuare salvo il diritto di recesso della società ai  sensi dell'art. 1727 c.c."), l'art. 24, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.  58 del 1998 - nel testo vigente ratione temporis, precedente la no vella introdótta dall'art. 4 del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164 -  non ha fatto espressamente salvo il diritto di recesso del gestore ai  sensi dell'art. 1727 c.c. Tuttavia - come hanno concordemente osservato la migliore la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte -  ciò non significa che le istruzioni del cliente siano in ogni caso vincolanti, posto che deve tenersi conto del più ampio diritto di recesso  attribuito all'intermediario dall'art. 24, comma 1, lett. d), (nel testo  vigente ratione temporis), esercitabile anche in presenza di ordini  chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta  causa di recesso, ai sensi dell'art. 1727, comma 1, c.c. (cfr. Cass.  7922/2015; 12262/2015).  

1.4.7.2. E, del resto, come si è in precedenza rilevato, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto  finanziario, quand'anche - ipotesi non ricorrente nel caso concreto -  il medesimo dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e  sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non può essere comunque qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà  di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio. Siffatta dichiarazione è, peraltro, altresì inidonea ad  assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n.  58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, integrando la  stessa un'affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l'avve nuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente (Cass.  11412/2012).  

1.4.8. A tutto quanto suesposto va, dipoi, soggiunto che è certa-  mente significativo dell'intento di accentuare i profili di responsabilità degli intermediarti finanziari, il fatto che l'evoluzione legislativa - per l'influenza di determinazioni assunte a livello comunitario - si  sia posta nell'ottica di ampliare notevolmente i parametri di valuta zione della correttezza informativa, da parte degli operatori del set tore, da fornirsi ai clienti in sede di conclusione delle operazioni di  investimento finanziario. Basti citare in proposito - ma una ben più  lunga, dettagliata ed analitica indicazione degli specifici obblighi in formativi è contenuta negli articoli successivi - l'art. 27 del Regola mento CONSOB del 29 ottobre 2007, n. 16190, con il quale è stata  attuata la Direttiva MIFID n. 2004/39/CE, a norma del quale "1.  Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e  promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali  clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili  come tali. 2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti,  in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi  possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di in vestimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i  rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le deci sioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi; b) agli  strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi  opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento; c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi".  Si è evidentemente in presenza di una presa di coscienza, da parte  del legislatore nazionale - sulla scorta di sollecitazioni di rango eu ropeo -, dell'estrema delicatezza e complessità delle operazioni di  investimento che si vanno a compiere da parte di soggetti che, nella  quasi totalità dei casi, sono scarsamente consapevoli dei rischi,  spesso assai elevati, che possono incontrare nell'investire i propri  risparmi nell'acquisto di titoli non affidabili.  

1.4.9. Nel caso concreto, la banca intermediaria - ad onta di tutte  le carenze informative e comportamentali suesposte - si è, nondimeno determinata a compiere l'operazione, sebbene - come risulta  dalla stessa sentenza impugnata - si fosse in presenza di un investimento ad alto rischio, concernente un'emittente in situazione di  imminente default economico, avente ad oggetto una somma molto  elevata, e - per di più - sulla base di una indicazione di rischio del  tutto generica.  

1.5. Per tutte le considerazioni che precedono, i motivi di ricorso in  esame non possono, pertanto, trovare accoglimento.  

2. Con il quarto motivo di ricorso, Intesa Sanpaolo s.p.a. denuncia  la violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ., nonché  l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in  relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. 

2.1. Avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere comprovato il  nesso causale tra l'inadempimento della banca agli obblighi informativi per cui è causa - anche a volerlo ritenere sussistente, in via  di mera ipotesi - ed il danno sofferto dai coniugi W., laddove il  consistente numero di acquisto di titolo ad alto rischio posto in essere dai medesimi avrebbe dovuto indurre il giudice di seconde cure  a ritenere che gli investitori avrebbero comunque effettuato l' operazione a prescindere dall'informativa sulla rischiosità del titolo, ovverosia quand'anche i W. fossero stati correttamente informati  della rischiosità dell'investimento che andavano a porre in essere. 

2.2. Senonchè, va - per contro - osservato al riguardo che, nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti  dalla legge, non può fermarsi alla constatazione della mancanza  della prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma  deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua  diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico.  In mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire  (art. 23, ultimo comma, del d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà, pertanto, tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al ri sparmiatore (Cass. 18039/2012), che devono, di conseguenza, considerarsi, in difetto di prove di segno contrario da parte dell' intermediario - in nesso di causalità con la predetta condotta inadempiente. Pertanto, ai fini della risarcibilità del danno subito, è  sufficiente che l'investitore alleghi da parte della banca o dell'intermediario finanziario l'inadempimento delle obbligazioni poste a loro  carico dall'art. 21 dei d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normati va secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a  siffatto inadempimento, incombendo, per contro, sull'intermediario  l'onere di dimostrare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere  agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 22147/2010; Cass.  4620/2015).

2.3. Orbene, nel caso concreto, la Corte di Appello, dopo avere ac certato la sussistenza di una condotta inadempiente della banca, ha  altresì affermato che il danno risarcibile sofferto dai coniugi W.  era da ascriversi alla stessa ("deve conseguentemente essere accolta (....) stante l'accertato inadempimento dell'intermediario agli obblighi comportamentali previsti a suo carico (....) la domanda di  condanna della banca appellata al risarcimento del danno"). Sicchè  deve ritenersi in concreto accertata la riconducibilità, sul piano causale, del pregiudizio subito dagli investitori all'inadempimento da  parte della banca ai suindicati obblighi sulla medesima incombenti.  

2.4. Questa Corte ha, peraltro, altresì affermato, in proposito, che,  qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto  rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti  del cliente, e questi non rientri - come nel caso di specie - in alcuna  delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla  normativa di settore, non è neppure configurabile un concorso di  colpa del medesimo cliente nella produzione del danno per non essersi egli stesso informato tramite la stampa della rischiosità dei  titoli acquistati. Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità dei secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere diretta mente informazioni da altra fonte (Cass. 29864/2011).  Per tali ragioni, dunque, il mezzo in esame deve essere rigettato.  

3. Con il quinto motivo di ricorso, Intesa Sanpaolo s.p.a. denuncia  l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in  relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis).  

3.1. Il giudice di seconde cure avrebbe, invero, condannato la banca ricorrente al risarcimento dei danni anche con riferimento alla  seconda operazione di investimento, operata dai coniugi W. in  data 1 febbraio 2001, sebbene la motivazione dell'impugnata sentenza fosse tutta incentrata sulla prima di dette operazioni, effettuata il 18 maggio 2000. 

3.2. La censura è infondata.  

3.2.1. Dall'esame dell'impugnata sentenza si evince, infatti, che la  Corte di Appello ha liquidato il danno - a fronte della maggiore ri chiesta degli attori di C 320.000,00 - in misura corrispondente  all'importo perduto a seguito del primo investimento (C  260.000,00), detraendo le cedole incassate ed i rimborsi percepiti  dai clienti, così come dedotto dall'appellato istituto di credito, e sulla  base della ritenuta configurabilità dell'inadempimento della banca in  relazione solo al primo investimento. 

3.2.2. La sentenza di appello ha, di conseguenza, del tutto escluso  - contrariamente all'assunto della ricorrente - la risarcibilità anche  del secondo investimento di C 60.000,00, operato dai W. in data  1 febbraio 2001.  

3.3. Il motivo va, pertanto, disatteso.  

4. Con il sesto motivo di ricorso, Intesa Sanpaolo s.p.a. denuncia  l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto  decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5  cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis).  

4.1. La ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto  detrarre dall'ammontare del risarcimento, oltre alle cedole incassate  ed ai rimborsi percepiti, anche i titoli ancora detenuti in portafoglio  dai clienti, e che ammonterebbero ad C 38.900,00.   

4.2. La censura, a fronte della quantificazione del danno operata  dalla Corte territoriale sulla scorta degli elementi desunti dagli atti  di causa, implica - peraltro - un accertamento di fatto in ordine  all'esistenza ed all'ammontare di eventuali titoli detenuti in portafoglio dagli odierni resistenti, non operabile - com'è del tutto evidente  - in sede di legittimità (Cass.S.U. 24148/2013).  

4.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso.  

5. Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso proposto da Intesa San paolo s.p.a. deve, di conseguenza, essere integralmente rigettato.  6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella  misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

 La Corte Suprema di Cassazione;  rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in C 8.000,00, oltre ad C 200,00 per esborsi, spese  forfettarie ed accessori di legge.  Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione  Civile, il 15.12.2015.

Allegati
Condividi

Author

Nicola Mario Fraccalvieri

hero

Iscriviti alla nostra newsletter

Mantieniti aggiornato sulle novita che pubblichiamo