Varianti Realizzate Prima del 1977: Come Sanarle con una Scia
Il Decreto Salva Casa introduce una procedura semplificata per regolarizzare le irregolarità edilizie che superano le tolleranze costruttive.
Il Decreto Salva Casa introduce una procedura semplificata per regolarizzare le irregolarità edilizie che superano le tolleranze costruttive.
Come Sanare gli Abusi Edilizi Ante 1977?
La legge di conversione del Decreto Salva Casa ha introdotto novità che semplificano la regolarizzazione delle difformità non gravi, che non rientrano nelle nuove tolleranze costruttive.
Abusi Edilizi Ante 1977: Cosa Prevede il Salva Casa?
Per le varianti realizzate prima dell’entrata in vigore della legge “Bucalossi” (L. 10/1977) e non riconducibili alle nuove tolleranze costruttive, la Legge Salva Casa prevede un iter di sanatoria semplificato.
Secondo i promotori della legge, questa disposizione riguarda molti immobili, per i quali la regolarizzazione può essere complessa a causa della difficoltà nel reperire la documentazione necessaria.
Come Provare la Data degli Abusi Ante 1977?
Il Decreto Salva Casa stabilisce un metodo per datare le varianti realizzate prima del 1977. Chi intende regolarizzare un abuso deve utilizzare documenti che provano lo stato legittimo dell’immobile, come il titolo abilitativo o documenti catastali, fotografie, estratti cartografici, documenti d’archivio, e atti pubblici o privati.
Se non è possibile accertare l’epoca di realizzazione con la documentazione disponibile, un tecnico può attestare la data con una dichiarazione sotto la propria responsabilità, con sanzioni penali in caso di dichiarazioni false.
Come Sanare gli Abusi Edilizi Ante 1977?
Per sanare gli abusi ante 1977, il responsabile degli interventi o il proprietario dell’immobile può presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) e pagare una sanzione tra 1.032 e 10.328 euro.
Se il Comune non si pronuncia entro 30 giorni, la Scia in sanatoria è comunque ottenuta. Se gli interventi sono stati realizzati senza autorizzazione paesaggistica, il Comune chiede il parere dell’autorità preposta, che deve pronunciarsi entro 180 giorni. Se questi termini non sono rispettati, il Comune procede autonomamente.